Nuovo accordo Stato-Regioni: cosa sapere sulla formazione sicurezza
La formazione sulla sicurezza sul lavoro è uno degli obblighi più rilevanti per le aziende: tutela le persone, riduce i rischi e contribuisce a costruire una cultura organizzativa più responsabile. Con il nuovo Accordo Stato-Regioni, sancito il 17/04/25 e pubblicato in gazzetta ufficiale il 24 maggio 2025, i datori di lavoro sono chiamati a rivedere piani formativi, scadenze, attestati, modalità didattiche e criteri di controllo.
L’Accordo aggiorna e riordina durata, contenuti minimi, modalità di erogazione, verifiche di apprendimento e obblighi di aggiornamento per diversi ruoli aziendali. L’obiettivo è rendere la formazione in materia di sicurezza dei lavoratori più coerente, tracciabile ed efficace, rafforzando il legame tra obbligo normativo e comportamenti concreti.
Il periodo transitorio di 12 mesi, previsto dal nuovo Accordo Stato-Regioni, si è concluso il 24 maggio 2026. Da questa data, le aziende sono chiamate ad applicare pienamente le nuove regole.
Accordo Stato-Regioni: cosa cambia per la formazione in materia salute e sicurezza
Il nuovo Accordo Stato-Regioni introduce un quadro unico per la formazione in materia di salute e sicurezza, con regole più puntuali su ruoli, durate, aggiornamenti e modalità di erogazione.
Tra le principali novità ci sono:
- Progettazione su misura: i percorsi formativi devono partire dall’analisi dei rischi reali, delle mansioni e del contesto aziendale, così da costruire una formazione più mirata e coerente con le esigenze dell’organizzazione.
- Presidio e tutoraggio: è prevista la nomina di un Tutor attivo e di un Responsabile del Progetto Formativo. Il tutor garantisce l’interazione, monitora la partecipazione e assicura il rispetto delle regole d’aula.
- Certificazione e tracciabilità: la documentazione del corso deve essere gestita in modo sicuro e conservata nel fascicolo del corso, includendo progetto formativo, registri, test, verbali e materiali previsti. La conformità documentale del fascicolo è responsabilità dell’ente formatore.
- Corso obbligatorio per datore di lavoro: viene introdotto un corso obbligatorio della durata minima di 16 ore. Per chi opera nei cantieri temporanei e mobili è previsto anche un modulo aggiuntivo “Cantieri” di 6 ore. I datori di lavoro hanno 24 mesi di tempo dall’entrata in vigore dell’Accordo per completare il percorso formativo richiesto.
- Formazione del preposto: il corso base ha una durata minima di 12 ore, mentre l’aggiornamento diventa biennale, con almeno 6 ore di formazione. Per questa figura non è ammessa la modalità e-learning, né per il corso base né per l’aggiornamento.
- Formazione dei lavoratori: la formazione deve avvenire al momento della costituzione del rapporto di lavoro o dell’inizio dell’utilizzazione (come già previsto dal D.Lgs. 81/08). Viene superata la possibilità di completare il percorso entro 60 giorni dall’assunzione come indicato dai precedenti ASR.
Formazione sicurezza sul lavoro obbligatoria: scadenze e aggiornamenti
La formazione sicurezza sul lavoro obbligatoria richiede oggi una gestione ancora più attenta delle scadenze. L’Accordo prevede infatti che, in caso di mancato aggiornamento per oltre 10 anni, il credito formativo abilitante all’esercizio della funzione esercitata (es: RSPP/ASPP, CSP/CSE, operatori addetti all’uso delle attrezzature) decada completamente. In questo caso, il soggetto interessato deve ripetere il corso base.
Se il ritardo è inferiore ai 10 anni, è invece possibile recuperare la validità frequentando l’aggiornamento mancante. A questo si aggiunge la verifica della conformità e delle scadenze della formazione obbligatoria di tutte le altre figure previste. Per le aziende, diventa quindi ancora più importante disporre di un sistema di monitoraggio preciso, capace di tracciare attestati, date di scadenza, ruoli e obblighi specifici.
Un altro punto importante riguarda la verifica finale dell’apprendimento, obbligatoria per tutti i corsi, inclusi aggiornamenti e seminari. In particolare:
- nei corsi base il test deve prevedere almeno 30 domande;
- negli aggiornamenti sono richieste almeno 10 domande;
- ogni domanda deve prevedere almeno tre risposte alternative;
- la prova si considera superata con almeno il 70% di risposte corrette.
- per alcuni corsi si potrà procedere con l’alternativa del colloquio individuale, con la simulazione e, per l’abilitazione all’utilizzo delle attrezzature, il test dovrà essere integrato da una prova pratica.

Dalla formazione all’efficacia sul campo
Una delle novità più significative riguarda la verifica dell’efficacia della formazione durante lo svolgimento della prestazione lavorativa. Il datore di lavoro è chiamato a valutare, a distanza di tempo dal corso, se quanto appreso viene davvero applicato nei comportamenti quotidiani.
Questo passaggio sposta l’attenzione dal completamento del corso alla capacità di generare comportamenti più sicuri, promuovendo una reale cultura della sicurezza in azienda. L’efficacia può essere osservata attraverso questionari, check-list, analisi degli infortuni e dei mancati infortuni e momenti di confronto con preposti e responsabili.
E-learning, videoconferenza e nuove modalità formative
Il nuovo Accordo Stato-Regioni chiarisce anche le modalità di erogazione ammesse. La videoconferenza sincrona viene equiparata alla presenza fisica, ma non può essere utilizzata per moduli che prevedono addestramento o prove pratiche.
L’e-learning resta una risorsa importante, ma con limiti più precisi. Per la formazione specifica dei lavoratori è ammesso nelle aziende a rischio basso. Per il rischio medio e alto, invece, sarà possibile solo nelle Regioni in cui verranno approvati specifici progetti formativi sperimentali.
La modalità e-learning non è inoltre consentita per:
- preposti;
- ambienti confinati;
- abilitazioni alle attrezzature;
- percorsi DL/RSPP.
- RSPP/ASPP (consentito e-learning solo per il modulo A)
- CSE/CSP (consentito e-learning solo per il modulo giuridico)
Nei corsi a distanza diventa obbligatoria la presenza di un tutor, con il compito di monitorare presenze, interazioni e supporto ai partecipanti. Il tutor non può coincidere con il docente. Nei corsi in presenza, invece, la figura è fortemente consigliata quando il numero di partecipanti supera le 10 persone.
Accanto alle modalità più tradizionali, l’Accordo valorizza anche i break formativi: brevi momenti di 15-30 minuti svolti direttamente nei reparti o nelle postazioni di lavoro, con un docente qualificato e il coinvolgimento del preposto.
Il nuovo Accordo dedica attenzione anche ai lavoratori stranieri. Prima del corso va verificata la comprensione della lingua utilizzata e, in caso di difficoltà, l’azienda deve prevedere misure di supporto, come traduttori o mediatori interculturali.
Corsi, attestati e responsabilità degli enti formatori
Il nuovo quadro normativo rafforza anche il tema della tracciabilità. I soggetti formatori, o il datore di lavoro quando organizza direttamente i corsi, devono conservare per 10 anni il fascicolo del corso, comprensivo di:
- registri firmati;
- progetti formativi;
- verbali d’esame;
- elenco dei docenti;
- documentazione relativa alle verifiche finali e al test di gradimento.
Gli attestati rilasciati da soggetti non idonei possono essere dichiarati nulli. Per questo è importante affidarsi a partner qualificati, capaci di progettare percorsi conformi ai requisiti normativi e realmente utili per l’organizzazione.
L’Accordo amplia l’elenco delle attrezzature in cui è prevista formazione obbligatoria introducendo: carroponte, caricatori per la movimentazione di materiali e macchine agricole raccogli frutta.
Formazione sicurezza sul lavoro con Tack TMI
Con le nuove regole dell’Accordo Stato-Regioni, per le aziende diventa ancora più importante gestire la formazione sulla sicurezza sul lavoro con metodo: scadenze, ruoli, attestati, aggiornamenti, modalità di erogazione e verifica dell’efficacia richiedono un presidio puntuale e continuo.
Tack TMI supporta le aziende nella progettazione di percorsi di formazione sulla sicurezza sul lavoro per lavoratori, preposti, datori di lavoro e figure chiave dell’organizzazione.
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